STUDIO LEGALE
BARRECA
CATANIA
DOCUMENTO DI UTILITA'
GUIDA ALLA R.C.AUTO
QUELLO CHE DEVI SAPERE SULL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO Ogni veicolo a motore deve essere assicurato con la polizza r.c. auto. Ricordati che circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro dei veicolo, una sanzione fino a lire 4.320.000 e l'obbligo di risarcire personalmente i danni eventualmente provocati agli altri. Attenzione: il mancato pagamento dei premio nei termini previsti equivale ad essere privi di assicurazione. Con la polizza r.c. auto è l'assicuratore che paga agli altri (i cosiddetti terzi), i danni loro provocati dal veicolo assicurato per responsabilità dei conducente, nei limiti della somma indicata in polizza (il cosiddetto massimale). La legge prevede un limite minimo di 1,5 miliardi di lire che, ad esempio in caso di danni' a più persone, può risultare insufficiente; in tal caso sarai tu a dover risarcire ai terzi il danno eccedente. Ricordati che puoi aumentare il massimale con un piccolo costo aggiuntivo. Sappi inoltre che la polizza copre anche i danni subiti dai tuoi passeggeri, limitatamente a quelli fisici, nei sinistri avvenuti per responsabilità dei conducente dei tuo veicolo. Non copre invece quelli subiti dal conducente stesso. Ci possono però essere casi (indicati in polizza come esclusioni ) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, ha diritto di essere da te rimborsato della somma pagata. Si tratta normalmente di casi in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge. Ad esempio: - se il conducente responsabile dei sinistro è privo di valida patente; - nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto di circolazione; - se il conducente, al momento dei sinistro, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ricordati quindi di leggere attentamente le esclusioni previste dalla polizza. Attenzione: in seguito alla liberalizzazione dei mercati e delle tariffe sono state ampliate le formule di "personalizzazione" delle polizze, che adattano le garanzie ed il loro prezzo ai tipo di veicolo, alle caratteristiche personali dell'assicurato e al numero di sinistri. Sappi, quindi, che utilizzare il veicolo a condizioni diverse da quelle concordate con l'assicuratore e riportate nel contratto oppure aver fatto dichiarazioni inesatte o incomplete può comportare da parte tua l'obbligo di rimborsare all'assicuratore, in tutto o in parte,a causa di un sinistro. RICORDA Di TENERE SEMPRE PRONTI IN AUTO più copie dei modulo blu, magari già precompilate con i dati dell'assicurato, dei veicolo e della polizza (sezioni 6,7 e 8). Il certificato di assicurazione (obbligatorio). Una denuncia di sinistro completa in ogni parte accelera la procedura di liquidazione del danno. E' quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro. Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro, può essere utile richiedere l'intervento dell'autorità. E' necessario comunque raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni: compilare accuratamente il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina dei modulo stesso; firmarlo e, possibilmente, farlo firmare anche all'altro conducente; se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie dei modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente; se nessuno dei due conducente ha con sé il modulo blu,raccogliere almeno i seguenti dati: 1 . data, luogo e ora del sinistro; 2. tipo e targa dell'altro veicolo; 3. compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare anche dal contrassegno esposto sul parabrezza); 4. cognome, nome, indirizzo e numero di telefono dei conducente dell'altro veicolo; 5. generalità dei proprietario dell'altro veicolo (se diverso dal conducente); 6. descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili; 7. generalità di eventuali feriti; 8. generalità di eventuali testimoni; 9. autorità eventualmente intervenute. E' assolutamente consigliabile che la denuncia di sinistro venga effettuata utilizzando il modulo blu. Se questo non era disponibile al momento dei sinistro è utile compilarlo successivamente con i dati raccolti e sottoscriverlo. In ogni caso occorre che entrambi gli assicurati presentino sollecitamente al proprio assicuratore (entro tre giorni secondo il codice civile) la denuncia di sinistro e forniscano ogni altra indicazione eventualmente richiesta. Questa procedura consente all'assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente dal proprio assicuratore e si applica quando: - il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti, - si tratta di urto fra due soli veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole) assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID); - non vi sono danni alle persone,- - il danno al veicolo non supera i 10 milioni di lire (via compresa). in tal caso, l'assicuratore: raccoglie la denuncia di sinistro e ne rilascia ricevuta all'assicurato; là ricevuta non è necessaria se la denuncia è stata inviata per lettera raccomandata; indica all'assicurato il numero dei sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità; mette altresì a disposizione dell'assicurato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'accordo ANIA-Carrozzieri, qualora la compagnia l'abbia sottoscritto; provvede alla perizia dei danno entro 10 giorni da quello in cui è stato messo a sua disposizione il veicolo; -Entro i 15 giorni successivi alla perizia: a. in caso di accordo con l'assicurato, paga l'importo concordato e, contestualmente, può chiederne ricevuta; b. in caso di disaccordo (ad esempio sull'entità dei danno o sulle percentuali di responsabilità dei sinistro), paga la somma che ritiene dovuta. In quest'ultimo caso, l'assicurato incassa la somma e può rivolgersi all'assicuratore dell'altro veicolo (con le procedure indicate al successivo paragrafo La procedura 'ORDINARIA' per richiedere l'ulteriore parte di danno che ritiene gli debba essere risarcita. Qualora, nel corso della procedura CID, l'assicuratore rilevi fatti che impediscano l'applicazione della procedura stessa, ne informa l'assicurato, invitandolo a rivolgersi all'assicuratore dell'altro veicolo (con le procedure indicate al successivo paragrafo La procedura 'ORDINARIA, al quale, contestualmente, trasferisce la pratica. la procedura "ORDINARIA" Se per qualsiasi motivo non può essere applicata la procedura CID, allora si applica la seguente procedura: A. IL DANNEGGIATO: invia all'assicuratore dell'altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario dello stesso la richiesta di risarcimento dei danni subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; la raccomandata deve: 1. avere in allegato una copia dei modulo blu o, in mancanza, una dettagliata descrizione dei sinistro contenente gli elementi elencati a pag. 4; 2. indicare il luogo e i tempi utili in cui si mette il veicolo a disposizione dell'assicuratore per la perizia dei danni (almeno 8 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della raccomandata, nei normali orari di lavoro); 3. contenere ogni indicazione utile per la valutazione di eventuali danni alle persone; 4. avere in allegato eventuali certificazioni mediche e la certificazione di avvenuta guarigione; qualora tali certificazioni non siano subito disponibili, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata. A1. Se il danneggiato ha fornito tutti gli elementi indicati al precedente punto A, l'assicuratore: - indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità; - mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri, qualora la compagnia l'abbia sottoscritto; - provvede all'accertamento dei danni; - se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; - se il danno risulta non risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge: - nel caso di soli danni materiali e/o lesioni alle persone guarite entro 40 giorni dal sinistro (che non comportino invalidità permanenti), entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata; - nel caso di soli danni materiali, con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta dall'assicuratore, può: I. dichiarare di accettarla - in questo caso l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione; 2. dichiarare di non accettarla - in questo caso l'assicuratore deve inviare egualmente la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese; 3. non rispondere all'offerta ricevuta - in questo caso l'assicuratore, dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, senza ricevere risposta, ha l'obbligo comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta; il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue pretese. A2. Se il danneggiato non ha fornito tutti i elementi indicati al precedente punto A, e nei casi di danni alle persone, guariti oltre 40 giorni dal sinistro o che comportino invalidità permanenti, l'assicuratore: indica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità; - indica al danneggiato i documenti che devono essere presentati per ottenere il risarcimento; - mette a disposizione dei danneggiato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'Accordo ANIA-Carrozzieri, qualora la compagnia l'abbia sottoscritto; - provvede all'accertamento dei danni; - se il danno è risarcibile, ricevuta la necessaria documentazione, comunica a@ danneggiato la somma offerta per il risarcimento; -concordato l'ammontare dell'indennizzo, versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo e, contestualmente al versamento, può chiederne ricevuta; - se il danno risulta non risarcibile, ne dà comunicazione al danneggiato non appena la circostanza viene rilevata. ATTENZIONE: la legge prevede che il diritto al risarcimento 1 danno si prescriva in 2 anni,- ricordati quindi di richiedere il risarcimento non oltre 2 anni dall'incidente ed eventualmente di rinnovare la richiesta almeno ogni 2 anni, sempre con lettera raccomandata. FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi: l. sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone; 2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di 500 ECU (circa 1 milione di lire), per i danni alle cose; 3. sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa". Nei casi 1 e 2 occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A di pag. 6) alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, Largo Tartini, 4 - 001 98 Roma e all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro. Nel caso 3, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa. Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento (redatta conformemente al precedente punto A di pag. 6) all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Venezia, 8 - 20122 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore dei responsabile e al "Bureau' di quello Stato (l'equivalente dell'UCI italiano). E' quindi opportuno, al momento dei sinistro, individuare esattamente l'assicuratore dei veicolo straniero. Per ottenere informazioni sugli argomenti esposti in queste pagine, è sempre possibile rivolgersi a: ANIA -02/7764.208/263 UEA - 02/87.53.15 ADICONSUM - 06/44.17.021/0231 ADOC - 06/47.42.608 COMITATO DIFESA CONSUMATORI 02/66.89.01 FEDERCONSUMATORI - 06/39736.084/107 LEGA CONSUMATORI ACLI 02/48.30.36.59 MOVIMENTO CONSUMATORI 02/54.56.551 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI -06/39737021/22 ACCORDI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE PER FACILITARE IL RISARCIMENTO Quasi tutte le imprese hanno aderito ad Accordi promossi dall'ANIA, che tendono a facilitare la liquidazione dei danni ed a rendere più veloce il risarcimento. Se si ritiene applicabile uno degli Accordi sotto brevemente illustrati, prima di attivare la procedura di risarcimento, è assolutamente necessario rivolgersi al proprio assicuratore per ottenere tutti i chiarimenti. ACCORDO "SINISTRI CON PIU' DANNEGGIATI" il danno subito da un "terzo" incolpevole o solo parzialmente colpevole (tamponamento a catena, vettura parcheggiata, pedone, terzo trasportato) in seguito ad una collisione tra veicoli, viene risarcito: - se si tratta di persona trasportata, direttamente dall'assicuratore dei veicolo su cui il 'terzo" viaggiava; - negli altri casi, direttamente dall'assicuratore dei veicolo che lo ha materialmente urtato e danneggiato, anche se non si tratta dei veicolo effettivamente responsabile dell'incidente. Per attivare questa procedura, è necessario che il danneggiato trasmetta la sua richiesta di risarcimento all'assicuratore così individuato. Questa procedura si applica per i danni a cose e/o a persone non superiori ai 100 milioni di lire (I.V.A. compresa). Ove peraltro il danno complessivamente considerato fosse superiore ai 20 milioni di lire (I.V.A. compresa), l'assicuratore del responsabile può decidere di trattare direttamente il danno.In tal caso ne sarà data informazione al danneggiato. ACCORDO ANIA-CARROZZIERI Il danneggiato può rivolgersi ad una delle carrozzerie convenzionate e ottenere, una volta concordato il danno e per la parte risarcibile, che il costo della riparazione, fino a 10 milioni di lire (I.V.A. compresa), venga corrisposto direttamente dall'assicuratore al carrozziere. Nel caso di danni di maggiore entità o di altra natura, il danneggiato dovrà rivolgersi direttamente all'assicuratore. 9 DOVE RECLAMARE E' bene sapere che, in caso di difficoltà, esiste la possibilità di rivolgersi ad un servizio utenti o reclami. Numerose imprese di assicurazione infatti offrono questa opportunità agli assicurati basta mettersi in contatto con la propria per averne conferma e risolvere casi a prima vista spinosi. E' ovvio ricordare che le organizzazioni di tutela dei consumatori svolgono questo compito per i propri associati. Anche l'UEA, libera associazione di agenti, adempie ad uno dei suoi obiettivi primari mettendo al servizio degli assicurati la propria professionalità. L'ANIA ha un proprio servizio reclami che agisce sollecitando le imprese di assicurazione ad un attento esame della pratica. t bene sapere infine che presso l'ISVAP, l'Istituto di controllo del settore assicurativo in Italia, opera un'apposita Divisione RC. auto, reclami e tutela del consumatore. Questi sono gli indirizzi ed i numeri di telefono: ADICONSUM associazione difesa consumatori ed ambiente - via G.M. Lancisi 25, 00161 Roma tel.06/44.17.021- fax 06/44.17.02.30, ADOC - via Lucullo 6, 00187 Roma tel. 06/47.42.608 - fax 06/48.19.028. COMITATO DIFESA CONSUMATORI - via Valassina 22, 20159 Milano tel. 02/66.89.01 - fax 02/66.89.02.88; FEDERCONSUMATORI via Sebastiano Veniero 8, 00192 Roma - tel. 06/39736.084/107- fax 06/39736.105; LEGA CONSUMATORI ACLI - via delle Orchidee 4/a, 20147 Milano - tel. 02/4830.3659 - fax 02/4830.261 1; MOVIMENTO CONSUMATORI - via Adige 11, 20135 Milano - tel. 02/54.56.551 - fax 02/54.66.500; UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - via Andrea Doria 48, 00192 Roma - tel. 06/39.73.70.21 - fax 06/39.73.33.29, tel. 02/930.86.82 - fax 02/931.31.94; UEA - via Generale Giardino 4, 20123 Milano - tel. 02/87.53,15 - fax 02/72.00.24.17; ANIA - Servizio reclami, piazza S. Babila 1, 20122 Milano - tel. 02/7764.208/263 - fax 02/780.870, ISVAP - Divisione RC. auto, reclami e tutela del consumatore via Vittoria Colonna 39, 00193 Roma - tel. 06/36.19.21 - fax 06/36.19.22.06.
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