STUDIO LEGALE

BARRECA

CATANIA


DOCUMENTO DI UTILITA'

GUIDA ALLA R.C.AUTO



QUELLO CHE DEVI SAPERE SULL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Ogni veicolo a motore deve essere assicurato con la polizza  r.c.
auto.

Ricordati che circolare con un veicolo non assicurato comporta il
sequestro dei  veicolo,  una sanzione  fino  a lire  4.320.000  e
l'obbligo  di  risarcire  personalmente  i  danni   eventualmente
provocati agli altri.

Attenzione:
il mancato pagamento dei premio nei termini previsti equivale  ad
essere privi di assicurazione.

Con la polizza r.c. auto è l'assicuratore che paga agli altri  (i
cosiddetti terzi), i danni loro provocati dal veicolo  assicurato
per  responsabilità  dei  conducente,  nei  limiti  della   somma
indicata in polizza (il cosiddetto massimale).

La legge prevede un limite minimo di 1,5 miliardi di lire che, ad
esempio  in  caso  di  danni'  a   più  persone,  può   risultare
insufficiente; in tal caso sarai tu a dover risarcire ai terzi il
danno eccedente.

Ricordati che puoi  aumentare il massimale  con un piccolo  costo
aggiuntivo.

Sappi inoltre che la polizza copre anche i danni subiti dai  tuoi
passeggeri, limitatamente a quelli fisici, nei sinistri  avvenuti
per responsabilità dei  conducente dei  tuo veicolo.   Non  copre
invece quelli subiti dal conducente stesso.

Ci possono però essere casi (indicati in polizza come  esclusioni
) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire

il terzo danneggiato, ha diritto di essere da te rimborsato della
somma  pagata.  Si   tratta  normalmente  di   casi  in  cui   la
circolazione non avviene nel rispetto  di alcune disposizioni  di
legge.


Ad esempio:


-
se il  conducente responsabile  dei sinistro  è privo  di  valida
patente;

-
nel caso di danni ai passeggeri  se il loro numero è superiore  a
quello previsto nel libretto di circolazione;

-
se il  conducente, al  momento dei  sinistro, guida  in stato  di
ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Ricordati quindi di leggere  attentamente le esclusioni  previste
dalla polizza.

Attenzione:
in seguito alla liberalizzazione dei mercati e delle tariffe sono
state ampliate le formule  di "personalizzazione" delle  polizze,
che adattano le garanzie ed  il loro prezzo  ai tipo di  veicolo,
alle caratteristiche  personali dell'assicurato  e al  numero  di
sinistri.  Sappi, quindi, che utilizzare il veicolo a  condizioni
diverse da quelle concordate con  l'assicuratore e riportate  nel
contratto oppure aver fatto  dichiarazioni inesatte o  incomplete
può   comportare   da   parte   tua   l'obbligo   di   rimborsare
all'assicuratore, in tutto o in parte,a causa di un sinistro.

RICORDA Di TENERE SEMPRE PRONTI IN AUTO
più copie  dei modulo  blu, magari  già precompilate  con i  dati
dell'assicurato, dei veicolo e della polizza (sezioni 6,7 e 8).
Il certificato di assicurazione (obbligatorio).


Una denuncia  di  sinistro completa  in  ogni parte  accelera  la
procedura di liquidazione  del danno. E'  quindi fondamentale  la
collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro.
Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro, può essere utile
richiedere l'intervento dell'autorità.
E' necessario  comunque  raccogliere  tutti  gli  elementi  utili
seguendo queste indicazioni:


compilare accuratamente il  modulo blu (Constatazione  amichevole
di incidente  -  Denuncia di  sinistro)  seguendo  le  istruzioni
riportate nell'ultima pagina dei modulo stesso;

firmarlo  e,   possibilmente,  farlo   firmare  anche   all'altro
conducente;

se firmato da  entrambi i  conducenti, trattenere  due copie  dei
modulo e consegnare le rimanenti all'altro conducente;

se
nessuno dei due  conducente ha con  sé il modulo  blu,raccogliere
almeno i seguenti dati:
1 . data, luogo e ora del sinistro;
2.
tipo e targa dell'altro veicolo;
3.
compagnia  di  assicurazione  dell'altro  veicolo  (che  si   può
ricavare anche dal contrassegno esposto sul parabrezza);
4.
cognome, nome,  indirizzo e  numero  di telefono  dei  conducente
dell'altro veicolo;
5.
generalità dei proprietario  dell'altro veicolo  (se diverso  dal
conducente);
6.
descrizione dettagliata  dell'incidente  e  dei  danni  materiali
visibili;

7.
generalità di eventuali feriti;
8.
generalità di eventuali testimoni;
9.
autorità eventualmente intervenute.



E' assolutamente consigliabile che la denuncia di sinistro  venga
effettuata  utilizzando  il  modulo  blu.   Se  questo  non   era
disponibile  al   momento  dei   sinistro  è   utile   compilarlo
successivamente con i dati raccolti e sottoscriverlo.

In ogni  caso  occorre che  entrambi  gli  assicurati  presentino
sollecitamente al proprio assicuratore (entro tre giorni  secondo
il codice civile) la denuncia di sinistro e forniscano ogni altra
indicazione eventualmente richiesta.
Questa procedura consente  all'assicurato, che ha  in tutto o  in
parte ragione,  di  ottenere  il  risarcimento  direttamente  dal
proprio assicuratore e si applica quando:
-
il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti,
-
si tratta di  urto fra due  soli veicoli  (esclusi ciclomotori  e
macchine  agricole)   assicurati   da   imprese   aderenti   alla
Convenzione Indennizzo Diretto (CID);
-
non vi sono danni alle persone,-
-
il danno  al  veicolo  non  supera i  10  milioni  di  lire  (via
compresa).

in tal caso, l'assicuratore:


raccoglie  la  denuncia  di  sinistro  e  ne  rilascia   ricevuta
all'assicurato; là ricevuta  non è  necessaria se  la denuncia  è
stata inviata per lettera raccomandata;


indica all'assicurato  il  numero  dei  sinistro,  la  persona  o
l'ufficio  incaricato  di  trattare  il  danno  con  il  relativo
recapito, numero  telefonico  e  reperibilità;  mette  altresì  a
disposizione dell'assicurato l'elenco delle carrozzerie  aderenti
all'accordo  ANIA-Carrozzieri,  qualora   la  compagnia   l'abbia
sottoscritto;

provvede alla perizia dei danno entro 10 giorni da quello in  cui
è stato messo a sua disposizione il veicolo;
-Entro i 15 giorni successivi alla perizia:

a.
in caso di accordo con l'assicurato, paga l'importo concordato e,
contestualmente, può chiederne ricevuta;
b.
in caso di disaccordo (ad esempio  sull'entità dei danno o  sulle
percentuali di responsabilità  dei sinistro), paga  la somma  che
ritiene dovuta.

In  quest'ultimo  caso,  l'assicurato  incassa  la  somma  e  può
rivolgersi all'assicuratore dell'altro veicolo (con le  procedure
indicate al  successivo paragrafo  La procedura  'ORDINARIA'  per
richiedere l'ulteriore  parte  di danno  che  ritiene  gli  debba
essere risarcita.

Qualora, nel  corso della  procedura CID,  l'assicuratore  rilevi
fatti che impediscano l'applicazione  della procedura stessa,  ne
informa l'assicurato, invitandolo  a rivolgersi  all'assicuratore
dell'altro veicolo  (con  le  procedure  indicate  al  successivo
paragrafo La  procedura  'ORDINARIA, al  quale,  contestualmente,
trasferisce la pratica.


la procedura "ORDINARIA"

Se per qualsiasi  motivo non  può essere  applicata la  procedura
CID, allora si applica la seguente procedura:

A. IL DANNEGGIATO:

invia all'assicuratore dell'altro veicolo  e, per conoscenza,  al
proprietario dello stesso la richiesta di risarcimento dei  danni
subiti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

la raccomandata deve:

1.
avere in allegato una copia  dei modulo blu  o, in mancanza,  una
dettagliata descrizione  dei  sinistro  contenente  gli  elementi
elencati a pag. 4;

2.
indicare il luogo e i tempi  utili in cui si  mette il veicolo  a
disposizione dell'assicuratore per la perizia dei danni (almeno 8
giorni lavorativi  successivi  a  quello  del  ricevimento  della
raccomandata, nei normali orari di lavoro);

3.
contenere ogni indicazione utile per la valutazione di  eventuali
danni alle persone;

4.
avere  in  allegato   eventuali  certificazioni   mediche  e   la
certificazione   di    avvenuta    guarigione;    qualora    tali
certificazioni non siano subito disponibili, è possibile inviarle
in seguito con una seconda raccomandata.

A1.
Se il  danneggiato  ha fornito  tutti  gli elementi  indicati  al
precedente punto A, l'assicuratore:

-
indica al  danneggiato  il  numero  di  sinistro,  la  persona  o
l'ufficio  incaricato  di  trattare  il  danno  con  il  relativo
recapito, numero telefonico e reperibilità;

- mette a disposizione del danneggiato l'elenco delle carrozzerie
aderenti  all'Accordo  ANIA-Carrozzieri,  qualora  la   compagnia
l'abbia sottoscritto;

-
provvede all'accertamento dei danni;

-
se il  danno  è risarcibile,  comunica  al danneggiato  la  somma
offerta per il risarcimento;

-
se il danno  risulta non risarcibile,  comunica al danneggiato  i
motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.

Queste ultime comunicazioni sono effettuate, per legge:

- nel  caso di  soli danni  materiali  e/o lesioni  alle  persone
guarite  entro  40  giorni  dal  sinistro  (che  non   comportino
invalidità permanenti),  entro 60  giorni dalla  ricezione  della
raccomandata;

- nel caso di soli danni materiali, con il modulo blu firmato  da
entrambi i  conducenti, entro  30  giorni dalla  ricezione  della
raccomandata.


Il danneggiato, una  volta ricevuta l'offerta  dall'assicuratore,
può:

I.
dichiarare di  accettarla -  in questo  caso l'assicuratore  deve
provvedere al  pagamento entro  15 giorni  dal ricevimento  della
dichiarazione;

2.
dichiarare di non accettarla - in questo caso l'assicuratore deve
inviare  egualmente  la  somma  offerta   entro  15  giorni   dal
ricevimento della  dichiarazione; il  danneggiato può  incassarla
senza che questo pregiudichi le sue pretese;

3.
non  rispondere   all'offerta   ricevuta   -   in   questo   caso
l'assicuratore,  dopo  che   sono  trascorsi   30  giorni   dalla
comunicazione dell'offerta, senza ricevere risposta, ha l'obbligo
comunque, entro ulteriori 15 giorni, di inviare la somma offerta;
il danneggiato può incassarla senza che questo pregiudichi le sue
pretese.


A2. Se il danneggiato
non ha fornito tutti i elementi indicati al precedente punto A, e
nei casi  di danni
alle  persone,  guariti  oltre  40  giorni  dal  sinistro  o  che
comportino invalidità permanenti, l'assicuratore:
indica al  danneggiato  il  numero  di  sinistro,  la  persona  o
l'ufficio  incaricato  di  trattare  il  danno  con  il  relativo
recapito, numero telefonico e reperibilità;

-
indica al danneggiato  i documenti che  devono essere  presentati
per ottenere il risarcimento;

-
mette a disposizione dei  danneggiato l'elenco delle  carrozzerie
aderenti  all'Accordo  ANIA-Carrozzieri,  qualora  la   compagnia
l'abbia sottoscritto;

-
provvede all'accertamento dei danni;

-
se il danno è risarcibile, ricevuta la necessaria documentazione,
comunica a@ danneggiato la somma offerta per il risarcimento;

-concordato l'ammontare  dell'indennizzo, versa  al  danneggiato,
nei 15 giorni successivi,  l'importo relativo e,  contestualmente
al versamento, può chiederne ricevuta;

-
se il  danno  risulta non  risarcibile,  ne dà  comunicazione  al
danneggiato non appena la circostanza viene rilevata.

ATTENZIONE:
la legge  prevede  che il  diritto  al risarcimento  1  danno  si
prescriva  in  2  anni,-  ricordati   quindi  di  richiedere   il
risarcimento non oltre 2 anni dall'incidente ed eventualmente  di
rinnovare la richiesta  almeno ogni  2 anni,  sempre con  lettera
raccomandata.

FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA
Istituito dal legislatore a tutela dei  danneggiati, il Fondo  di
Garanzia interviene, nei  limiti dei  massimali obbligatori,  nei
seguenti casi:

l.
sinistri causati da  veicoli non identificati,  solo per i  danni
alle persone;

2.
sinistri causati  da veicoli  non assicurati,  per i  danni  alle
persone ed anche, con una franchigia di 500 ECU (circa 1  milione
di lire), per i danni alle cose;

3.
sinistri causati  da  veicoli assicurati  con  imprese  poste  in
"liquidazione coatta amministrativa".

Nei casi  1 e  2 occorre  inviare  la richiesta  di  risarcimento
(redatta conformemente  al precedente  punto A  di pag.  6)  alla
CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di  garanzia per le vittime  della
strada, Largo Tartini, 4  - 001 98  Roma e all'impresa  designata
per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Nel caso 3, poiché la legge  prevede varie ipotesi, è  opportuno,
prima di  inviare la  richiesta di  risarcimento, individuare  il
soggetto cui deve essere trasmessa.



Se l'incidente provocato  da un veicolo  straniero è avvenuto  in
Italia, occorre  inviare la  richiesta di  risarcimento  (redatta
conformemente al precedente punto A di pag. 6) all'UCI -  Ufficio
Centrale  Italiano,  Corso  Venezia,  8  -  20122  Milano,   che,
successivamente,  comunicherà   il   nominativo   della   società
incaricata di liquidare il danno.
Se  invece  l'incidente  provocato  da  un  veicolo  straniero  è
avvenuto all'estero,  la richiesta  di risarcimento  deve  essere
inviata  direttamente  all'assicuratore  dei  responsabile  e  al
"Bureau' di quello  Stato (l'equivalente  dell'UCI italiano).  E'
quindi  opportuno,   al   momento   dei   sinistro,   individuare
esattamente l'assicuratore dei veicolo straniero.






Per ottenere  informazioni  sugli  argomenti  esposti  in  queste
pagine, è sempre possibile rivolgersi a:

 ANIA -02/7764.208/263
UEA - 02/87.53.15
ADICONSUM - 06/44.17.021/0231
ADOC - 06/47.42.608
COMITATO DIFESA CONSUMATORI 02/66.89.01
FEDERCONSUMATORI - 06/39736.084/107
LEGA CONSUMATORI ACLI 02/48.30.36.59
MOVIMENTO CONSUMATORI 02/54.56.551
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI -06/39737021/22



ACCORDI  TRA   IMPRESE  DI   ASSICURAZIONE  PER   FACILITARE   IL
RISARCIMENTO

Quasi  tutte  le  imprese  hanno  aderito  ad  Accordi   promossi
dall'ANIA, che tendono a facilitare la liquidazione dei danni  ed
a rendere più veloce il risarcimento.

Se si  ritiene applicabile  uno  degli Accordi  sotto  brevemente
illustrati, prima  di attivare  la procedura  di risarcimento,  è
assolutamente necessario rivolgersi  al proprio assicuratore  per
ottenere tutti i chiarimenti.




ACCORDO "SINISTRI CON PIU' DANNEGGIATI"
il danno subito  da un  "terzo" incolpevole  o solo  parzialmente
colpevole (tamponamento a  catena, vettura parcheggiata,  pedone,
terzo trasportato)  in seguito  ad  una collisione  tra  veicoli,
viene risarcito:

-   se   si   tratta   di   persona   trasportata,   direttamente
dall'assicuratore dei veicolo su cui il 'terzo" viaggiava;

- negli altri  casi, direttamente  dall'assicuratore dei  veicolo
che lo ha  materialmente urtato e  danneggiato, anche  se non  si
tratta dei veicolo effettivamente responsabile dell'incidente.

Per attivare questa  procedura, è necessario  che il  danneggiato
trasmetta la sua richiesta di risarcimento all'assicuratore  così
individuato.

Questa procedura si applica per i danni a cose e/o a persone  non
superiori ai 100 milioni di lire (I.V.A. compresa).

Ove  peraltro   il  danno   complessivamente  considerato   fosse
superiore ai 20 milioni di lire (I.V.A. compresa), l'assicuratore
del  responsabile  può  decidere  di  trattare  direttamente   il
danno.In tal caso ne sarà data informazione al danneggiato.




ACCORDO  ANIA-CARROZZIERI

Il  danneggiato   può  rivolgersi   ad  una   delle   carrozzerie
convenzionate e ottenere, una volta concordato il danno e per  la
parte risarcibile,  che il  costo della  riparazione, fino  a  10
milioni di lire (I.V.A. compresa), venga corrisposto direttamente
dall'assicuratore al carrozziere.

Nel caso  di danni  di  maggiore entità  o  di altra  natura,  il
danneggiato dovrà rivolgersi direttamente all'assicuratore.

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DOVE RECLAMARE

E' bene sapere che, in caso di difficoltà, esiste la  possibilità
di rivolgersi ad un servizio utenti o reclami.

Numerose  imprese   di  assicurazione   infatti  offrono   questa
opportunità agli  assicurati basta  mettersi in  contatto con  la
propria per  averne  conferma e  risolvere  casi  a  prima  vista
spinosi.

E'  ovvio  ricordare   che  le  organizzazioni   di  tutela   dei
consumatori svolgono questo compito per i propri associati.

Anche l'UEA, libera  associazione di agenti,  adempie ad uno  dei
suoi obiettivi primari mettendo al  servizio degli assicurati  la
propria professionalità.

L'ANIA ha un proprio servizio reclami che agisce sollecitando  le
imprese di assicurazione ad un attento esame della pratica.

t bene sapere infine che presso l'ISVAP, l'Istituto di  controllo
del settore assicurativo in  Italia, opera un'apposita  Divisione
RC. auto, reclami e tutela del consumatore.

Questi sono gli indirizzi ed i numeri di telefono:

ADICONSUM associazione difesa consumatori ed ambiente - via  G.M.
Lancisi 25, 00161 Roma tel.06/44.17.021- fax 06/44.17.02.30,

ADOC -  via  Lucullo  6,  00187  Roma  tel.  06/47.42.608  -  fax
06/48.19.028.

COMITATO DIFESA CONSUMATORI - via Valassina 22, 20159 Milano tel.
02/66.89.01 - fax 02/66.89.02.88;

FEDERCONSUMATORI via  Sebastiano Veniero  8,  00192 Roma  -  tel.
06/39736.084/107- fax 06/39736.105;

LEGA CONSUMATORI ACLI -  via delle Orchidee  4/a, 20147 Milano  -
tel. 02/4830.3659 - fax 02/4830.261 1;

MOVIMENTO CONSUMATORI  -  via  Adige  11,  20135  Milano  -  tel.
02/54.56.551 - fax 02/54.66.500;

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - via Andrea Doria 48, 00192 Roma  -
tel. 06/39.73.70.21 - fax 06/39.73.33.29, tel. 02/930.86.82 - fax
02/931.31.94;

UEA - via Generale Giardino 4, 20123 Milano - tel. 02/87.53,15  -
fax 02/72.00.24.17;

ANIA - Servizio reclami, piazza S. Babila 1, 20122 Milano -  tel.
02/7764.208/263 - fax 02/780.870,

ISVAP - Divisione RC. auto, reclami e tutela del consumatore  via
Vittoria  Colonna  39,  00193  Roma  -  tel.  06/36.19.21  -  fax
06/36.19.22.06.


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